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Sez. 1, Sentenza n. 11236 del 18/07/2003 (Rv. 565239 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Verbale di constatazione - Immediata impugnabilità ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Deroghe - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565239-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

In tema di sanzioni amministrative - e salvo che si versi in ipotesi di violazioni del codice della strada, per le quali il verbale di accertamento della violazione è immediatamente impugnabile davanti al giudice -, il verbale di constatazione non può essere direttamente impugnato davanti al giudice ordinario da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla di lui situazione soggettiva, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione. (Principio espresso in fattispecie di opposizione proposta avverso verbale di constatazione con cui era stata contestata la violazione del d.lgs. 18 aprile 1994, n. 286, per avvenuta detenzione presso una macelleria di carne rossa macellata senza documentazione recante il visto del veterinario ufficiale della azienda USL di provenienza).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/1994 num. 286

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)