Sez. 2, Sentenza n. 4592 del 13/10/1978 (Rv. 394265 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - NOZIONE - ATTI DI MAGGIORE E PIU INTENSA UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE - INNOVAZIONI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - INNOVAZIONI ED ATTI DI MAGGIOR GODIMENTO DELLA COSA COMUNE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - NOZIONE - ATTI DI MAGGIORE E PIU INTENSA UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE - INNOVAZIONI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - INNOVAZIONI ED ATTI DI MAGGIOR GODIMENTO DELLA COSA COMUNE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Costituisce innovazione qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte, nella materia o nella Forma ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell'ordinaria amministrazione e del godimento della cosa, e che importi una modificazione materiale della Forma o della sostanza della cosa medesima, con l'effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento o, comunque, alterarne la destinazione originaria con conseguente implicita incidenza sull'interesse di tutti i condomini, i quali debbono essere liberi di valutare la convenienza dell'innovazione, anche se sia stata programmata a iniziativa di un solo condomino che se ne assuma tutte le spese. Non sono, invece, innovazioni tutti gli Atti di maggiore e piu intensa utilizzazione della cosa comune, che non importino alterazioni o modificazione della stessa e non precludano agli altri partecipanti la possibilita di utilizzare la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condomino che abbia attuato la modifica. Lo stabilire se un'opera nuova integri gli estremi dell'innovazione prevista dall'art 1120 cod civ, oppure se gli Atti e le opere dei singoli condomini costituiscano Atti di maggior godimento della cosa comune, costituisce un'indagine di fatto insindacabile in Cassazione se sorretta da corretta e congrua motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)