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Sez. 5 - , Sentenza n. 45829 del 16/07/2018 Ud. (dep. 10/10/2018) Rv. 274179 - 02

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Manipolazione di mercato– Irrogazione definitiva di una sanzione amministrativa avente natura sostanzialmente penale – Divieto di un secondo giudizio – Esclusione – Condizioni.
Stato
decisa il 2018-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274179-02

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di manipolazione del mercato, l'irrogazione per il medesimo fatto sia di una sanzione penale che di una sanzione amministrativa definitiva - ai sensi degli artt. 185 e 187-ter, d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 - non determina la violazione del principio del ne bis in idem, a condizione che il cumulo delle sanzioni risulti proporzionale alla gravità del fatto commesso, in conformità ai principi di cui agli artt. 49, 50 e 52 CDFUE, nonché 4 Prot. n. 7 CEDU, così come interpretati dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsson Real Estate, nonché dalla sentenza della Corte EDU del 15 novembre 2016, A e B c. Novergia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)