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Sez. 3, Sentenza n. 13414 del 29/10/2001 (Rv. 549917 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE | Prima udienza di comparizione - Fissazione dell'udienza di trattazione e concessione del termine ex art.180 cod. proc. civ. - Necessità - Omessa fissazione di detto termine - Nullità della sentenza di primo grado - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549917-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE

A tutela del diritto di difesa delle parti, il giudice, all'esito dell'udienza di prima comparizione, deve d'ufficio fissare l'udienza di trattazione ed assegnare al convenuto il termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Qualora il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia assegnato detto termine, non si verifica la nullità della sentenza di primo grado, purché tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione siano intercorsi almeno i venti giorni richiesti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)