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Sez. 4, Sentenza n. 17560 del 02/02/2010 Ud. (dep. 07/05/2010) Rv. 247322 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Appello principale dell'imputato attinente ai profili di responsabilità - Appello incidentale della parte civile contro il capo della sentenza che riguarda l'azione civile - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247322-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE

Poiché l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale, giusta la precisazione delimitativa dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato, impedendone la parziale irrevocabilità, è legittimamente proponibile dalla persona offesa costituita parte civile l'appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità' del danno risarcibile; la parte della sentenza investita dell'appello incidentale risulta infatti logicamente collegata ai capi ed ai punti oggetto dell'impugnazione principale, potendo la parte civile, inizialmente acquiescente, subire indubbiamente dalla modifica di questi una diretta ed immediata influenza negativa. (Fattispecie in cui l'imputato aveva proposto appello, contestando il riconoscimento di responsabilità e la determinazione del concorso di colpa a lui ascritto ai fini della quantificazione del danno, rinunciando in seguito a tale ultimo motivo di gravame. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di rideterminazione del danno, in accoglimento dell'appello incidentale della parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)