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Sez. 5, Sentenza n. 21670 del 09/10/2006 (Rv. 595672 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Funzione - Limiti - Credito dell'amministrazione relativo a fideiussione ex art. 87 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Garanzia di istituto bancario di restituzione di contributi CEE all'esportazione indebitamente percepiti dall'esportatore - Utilizzabilità dell'ingiunzione - Affermazione - Fondamento - Fattispecie - Valenza della clausola "a prima richiesta".
Stato
decisa il 2006-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595672-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

L'ingiunzione doganale prevista dall'at. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, anche nella più limitata funzione accertativa e di invito al pagamento rivolto dall'amministrazione finanziaria per ottenere la soddisfazione della pretesa - ad essa assegnata a seguito della riforma introdotta dal d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 -, costituisce strumento utilizzabile nei confronti dell'istituto bancario fideiussore che, ai sensi dell'art. 87 del d.P.R. n. 43 del 1973, si sia impegnato alla restituzione di contributi CEE all'esportazione verso Paesi terzi, ove indebitamente percepiti dalla società esportatrice. La fideiussione in parola, infatti, è prevista dal detto art. 87, in alternativa al deposito cauzionale, "a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana": non di diritti doganali soltanto, dunque, ma di tutte le somme di cui gli uffici doganali sono abilitati a richiedere il pagamento, ivi compresi i crediti nascenti dalla normativa comunitaria in materia di importazione ed esportazione, rispetto ai quali l'art. 130, n. 3, del d.P.R. n. 43 del 1988 ha confermato la possibilità di riscossione, nel rispetto della mutua assistenza fra i Paesi membri della CEE, ai sensi degli artt. da 346-bis a 346-quinquies del d.P.R. n. 43 del 1973, introdotti dal d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 35. Ciò comporta, pertanto, la soggezione del contratto di fideiussione intervenuto tra l'ufficio doganale e l'istituto fideiussore a norme processuali specificamente dettate in funzione della natura del soggetto creditore (nella specie, è tuttavia risultata esulante dallo scrutinio di legittimità la questione, rimessa dalla S.C. al giudice di merito, circa l'idoneità della clausola "a prima richiesta", apposta alla fideiussione, a svincolare il contratto di garanzia dal rapporto principale, nel senso della persistenza dell'accessorietà della fideiussione rispetto al debito principale, perdurando per il fideiussore che abbia pagato il potere di far successivamente valere le eccezioni relative al rapporto principale).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 87, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 346 bis, DPR 09/01/1978 num. 35, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)