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Sez. 1, Sentenza n. 10864 del 01/10/1999 (Rv. 530386 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" - Portata - Conseguenze - Eliminazione della connessione fra rapporto accessorio e rapporto principale - Configurabilità - Esclusione - Violazione dell'art. 1491 cod. civ. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530386-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE

Nella fideiussione, la clausola cosiddetta "a prima richiesta e senza Eccezioni", in cui si consente al creditore di esigere dal garante il pagamento immediato del credito senza la possibilità di eccepire l'eventuale avvenuto adempimento da parte del debitore principale o la giustificazione dell'inadempimento per fatto della controparte, configura una valida espressione di autonomia negoziale, che assegna alla fideiussione carattere di atipicità, in deroga al principio dell'accessorietà, ma che non fa venir meno la connessione tra il rapporto accessorio e quello principale; non essendo l'autonomia del contratto assoluta ma relativa ed essendo possibile, in ipotesi di pagamento non dovuto, il riequilibrio delle posizioni contrattuali attraverso il regresso, la posizione del garante non è più onerosa di quella del debitore principale e deve, pertanto, escludersi che ricorra una violazione dell'articolo 1491 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)