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Sez. 5, Sentenza n. 4510 del 21/03/2012 (Rv. 621726 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Ingiunzione doganale ex art. 82 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Abrogazione, ad opera dell'art. 130 del d.P.R. n. 43 del 1988, delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva delle imposte mediante rinvio al r.d. n. 639 del 1910 - Conseguenze - Sopravvivenza dell'ingiunzione come atto impositivo con funzione accertativa della pretesa erariale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621726-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

In tema di tributi doganali, l'ingiunzione prevista dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e l'abrogazione, ad opera dell'art. 130 dello stesso d.P.R., delle disposizioni che regolavano la riscossione coattiva mediante rinvio al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - ha conservato una precipua funzione accertativa, costituendo un atto complesso, che è rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata, e che integra, nell'ambito del giudizio di opposizione, gli estremi della domanda, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi, di veder riconosciuto il diritto di recupero così azionato. Ne consegue che la precisata ingiunzione è legittimamente adottata per il recupero di diritti doganali il cui mancato pagamento sia determinato da un fatto di reato, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, il quale ha disciplinato "ex novo" la revisione dell'accertamento da parte degli Uffici doganali, non essendo tale disciplina applicabile allorché è in corso un procedimento penale, attese le maggiori garanzie in questo assicurate di rispetto del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)