Sez. 4 - , Sentenza n. 29445 del 06/10/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280069 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. - Reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità non è ostativo all'applicazione del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., atteso che, in base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, coerente con l'esigenza di ragionevolezza e con il principio del "favor rei", l'applicazione a tale fattispecie del regime giuridico previsto dall'art. 416 cod. pen. impone di ritenere il generico rinvio all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contenuto nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall'art. 599-bis, come non comprensivo dell'ipotesi prevista dal comma 6 del citato art. 74.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)