Sez. 3, Sentenza n. 478 del 20/01/1981 (Rv. 410945 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PREVENTIVA RICHIESTA DEL DANNO ALL'ASSICURATORE - NECESSITA - LIMITI - IMPOSSIBILITA DI IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURATORE - SUSSISTENZA - RIFIUTO DEL RESPONSABILE CIVILE DI INDICARE L'ASSICURATORE - CONFIGURABILITA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PREVENTIVA RICHIESTA DEL DANNO ALL'ASSICURATORE - NECESSITA - LIMITI - IMPOSSIBILITA DI IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURATORE - SUSSISTENZA - RIFIUTO DEL RESPONSABILE CIVILE DI INDICARE L'ASSICURATORE - CONFIGURABILITA.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il principio dell'improponibilita della domanda del danneggiato, pure se avanzata nei soli confronti del responsabile civile, se non sia stata fatta preventiva richiesta di danno all'assicuratore per mezzo di raccomandata e non siano decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa, non puo trovare applicazione, in base al principio ad impossibilia nemo tenetur, quando il danneggiato si sia trovato nella non colpevole impossibilita di identificare l'assicuratore e, quindi di provvedere al detto adempimento. Tale incolpevole impossibilita ricorre quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l'assicuratore al danneggiato, che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, poiche non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicita dei contratti assicurativi, che consenta allo interessato di attingere notizie. (Conf 5767/78, mass n 395570).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)