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Sez. 1, Sentenza n. 21823 del 10/11/2005 (Rv. 586235 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | d.l. n. 26 del 1979, conv. in legge n. 95 del 1979 - Incompatibilità con la normativa comunitaria - Limiti - Revocatoria fallimentare - Aiuto di Stato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fase conservativa e fase liquidatoria della procedura - Distinzione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586235-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

Il d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, conv., con modif., in legge 3 aprile 1979, n. 95, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è incompatibile con le norme comunitarie - in base alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee 1 dicembre 1998, C-200/97, e 17 giugno 1999, C-295/97, e alla decisione della Commissione 16 maggio 2000, 2001/212/CE - non nella sua totalità, ma esclusivamente in relazione alle disposizioni che prevedono aiuti di Stato non consentiti ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, tra i quali non può farsi rientrare l'esercizio dell'azione revocatoria, che è di applicazione estesa a tutte le procedure concorsuali che presuppongono l'insolvenza. Né, al riguardo, può distinguersi tra la fase conservativa e quella liquidatoria della procedura, onde ricavarne che l'azione revocatoria non comporta aiuti alle imprese, sotto il profilo di un "finanziamento forzoso", unicamente ove esercitata nella seconda fase: e ciò in quanto la revocatoria non favorisce altri che la generalità dei creditori. Posto, infatti, che, alla luce delle indicazioni della Corte di giustizia, l'aiuto di Stato è configurabile nel caso in cui l'impresa sia stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe esclusa nell'ambito della applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, tale condizione non sussiste nella specie, dal momento che come nel fallimento è consentito, in chiave palesemente liquidatoria, l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi dell'art. 90 della legge fall., nella amministrazione straordinaria regolata dalla legge n. 95 del 1979 la continuazione dell'attività era consentita "tenendo anche conto dell'interesse dei creditori", e dunque in una prospettiva non estranea alle esigenze liquidatorie; e tanto nell'una quanto nell'altra procedura il realizzo conseguibile attraverso l'esercizio delle azioni revocatorie non è esclusivamente destinato alla massa concorsuale, ma anche a far fronte alle spese di amministrazione. (Nell'enunciare il principio in massima, la S.C. ha altresì precisato che ogni questione relativa alla compatibilità dell'azione con la fase conservativa risulta ormai normativamente superata alla luce della nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, come modificata dal d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv., con modif., in legge 18 febbraio 2004, n. 39, e dalle successive disposizioni correttive ed integrative, in forza della quale il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dagli artt. 49 e 91 del d.lgs. n. 270 del 1999 anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 6 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 90, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)