Sez. 4, Sentenza n. 7339 del 28/05/1984 Ud. (dep. 21/09/1984) Rv. 165625 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Non può ritenersi carente di motivazione, sul punto relativo al rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, la sentenza d'appello che - pur senza enunciare in modo specifico le ragioni della sua Determinazione negativa - abbia implicitamente posto in luce, attraverso il richiamo della adeguatezza degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado, l'inutilità della richiesta rinnovazione. (V mass n 114788).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)