Sez. 2, Sentenza n. 39687 del 25/09/2001 Cc. (dep. 07/11/2001) Rv. 220237 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica - Decreto di citazione a giudizio - Termine minimo di comparizione - Inosservanza - Dichiarazione di nullità - Restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione - Abnormità - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE
Non è abnorme e, quindi, non può essere autonomamente impugnata l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, constatata la mancata comparizione dell'imputato e verificata la violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., restituisce gli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione, dovendosi escludere che in tale ipotesi la rinnovazione possa essere disposta dal giudice a norma dell'art. 143 disp. att. cod. proc.pen., in quanto il termine di comparizione è funzionale a garantire il diritto di difesa e la sua inosservanza incide direttamente sulla validità del decreto di citazione, configurando una nullità generale a regime intermedio, rilevabile anche d'ufficio, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui si è verificata la nullità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)