Sez. 1, Sentenza n. 4917 del 19/12/2012 Cc. (dep. 31/01/2013) Rv. 254605 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Requisiti per la concessione - Regolare condotta - Periodo di tempo da valutare - Rilevanza ai fini della congruità dell'entità della pena ancora da espiare - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di remissione del debito nei confronti di una persona detenuta che versi in disagiate condizioni economiche, la congruità del periodo di tempo che il magistrato di sorveglianza deve valutare per stabilire la sussistenza del requisito della regolare condotta va valutata avuto riguardo non solo all'entità della pena complessivamente inflitta ma anche a quella da espiare.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)