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Sez. 1, Sentenza n. 29193 del 19/06/2003 Cc. (dep. 10/07/2003) Rv. 224899 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Requisito della "regolare condotta" - Limitazione alla condotta tenuta in istituto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224899-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della remissione del debito in favore di condannato in disagiate condizioni economiche che abbia tenuto "regolare condotta", detto ultimo requisito, nel caso di soggetto che sia stato ristretto in carcere, va verificato con esclusivo riguardo alla condotta tenuta in istituto, come già poteva desumersi dall'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui si richiamava, per la nozione di "regolare condotta", all'art. 30 ter, ultimo comma, dello stesso ordinamento, e come appare oggi indubitabile, alla stregua del sopravvenuto art. 6 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il quale, nel disciplinare il medesimo istituto (a seguito dell'abrogazione del citato art. 56 dell'ordinamento penitenziario), distingue tra l'ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato e quella in cui sia stato, invece, detenuto o internato, stabilendo che, nel primo caso, si deve aver riguardo alla condotta tenuta "in libertà" e, nel secondo, a quella tenuta "in istituto", sempre valutata secondo i parametri di cui all'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)