Sez. U, Sentenza n. 247 del 23/04/1999 (Rv. 525638 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia tra sostituito e sostituto d'imposta in ordine alla legittimità delle ritenute operate dal secondo - Giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento - Originaria incompletezza del contraddittorio - Irrilevanza - Decorrenza del termine di decadenza per la restituzione della somma versata all'amministrazione - Influenza - Esclusione - Formulazione della domanda nei confronti del sostituto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
È devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie la controversia tra sostituito e sostituto d'imposta che investa la legittimità delle ritenute operate da quest'ultimo, atteso che tale accertamento non integra una mera questione pregiudiziale suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma si configura come una causa di natura tributaria a carattere pregiudiziale che deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale e in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia; tale principio non soffre deroga né quando la domanda del sostituito sia stata formulata nei confronti del sostituto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., giacché la controversia investe pur sempre una causa di natura tributaria, né quando la controversia sia insorta soltanto tra sostituito e sostituto, giacché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può comportare lo spostamento della giurisdizione, essendo compito del giudice di essa munito provvedere all'integrazione dello stesso, né, infine, quando siano scaduti i termini di decadenza per chiedere la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria, giacché tale scadenza incide sulla fondatezza e sull'ammissibilità dell'azione proposta davanti al giudice tributario, ma è priva di effetti sulla giurisdizione di quest'ultimo, non essendo prevista alcuna giurisdizione residuale dell'A.G.O. in caso di improponibilità, inammissibilità o infondatezza della domanda devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)