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Sez. U, Sentenza n. 1147 del 07/11/2000 (Rv. 541421 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Azione di ripetizione di indebito proposta nei confronti del cedente - Natura tributaria - Esclusione - Devoluzione della controversia al giudice ordinario.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541421-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE

Appartiene all'A.G.O. la giurisdizione sull'azione con la quale il cessionario, ultimo consumatore di un bene, assumendo di avere indebitamente versato a titolo di rivalsa dell'I.V.A. una somma maggiore di quella dovuta, secondo il parametro costituito dal regime di imposta pertinente all'operazione, chiede la condanna del cedente alla restituzione dell'indebito, trattandosi di controversia relativa al rapporto tra cedente e cessionario riguardante il diritto di rivalsa ed avente natura esclusivamente privatistica senza alcun riflesso tributario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)