Sez. 6, Sentenza n. 6026 del 24/02/1999 Ud. (dep. 13/05/1999) Rv. 214061 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - DIRITTI DELLE PARTI - PROVA A DISCARICO | Mancata citazione o procurata presenza del teste - Comportamento concludente di rinuncia - Conseguenze: decadenza dalla prova - Preclusione all'ammissione in sede di impugnazione - Condizioni.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - DIRITTI DELLE PARTI - PROVA A DISCARICO
In tema di prova testimoniale, qualora la testimonianza a discarico sia stata ammessa su richiesta della parte, questa ha l'obbligo di provvedere alla citazione. Nel caso in cui la parte onerata non abbia allegato di aver citato i testi e di essersi comunque adoperata al fine di ottenerne la presenza in udienza, nel silenzio delle altre parti, non occorre una ordinanza con la quale il giudice revochi il precedente provvedimento di ammissione della prova, in quanto le parti, con il loro comportamento concludente, hanno rinunciato alla prova stessa, dando concreta attuazione al principio di disponibilità della prova di cui all'art. 190, primo comma, cod.proc.pen. Ed invero, in tal caso si versa in una decadenza dalla prova, per cui sussiste preclusione a richiedere la medesima prova in sede di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)