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Sez. 3, Sentenza n. 36967 del 12/07/2007 Ud. (dep. 08/10/2007) Rv. 237944 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Provvedimento del giudice di revoca dell'ammissione dei testi assenti in assenza di contraddittorio con le parti e di motivazione di superfluità - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237944-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI

Deve ritenersi illegittimo il provvedimento con cui il giudice, rilevata l'assenza dei testi a difesa, ne revochi l'ammissione in assenza di contraddittorio con le parti e senza motivare sulla superfluità della prova ai sensi dell'art. 495, comma quarto, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)