Sez. 3, Sentenza n. 36967 del 12/07/2007 Ud. (dep. 08/10/2007) Rv. 237944 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Provvedimento del giudice di revoca dell'ammissione dei testi assenti in assenza di contraddittorio con le parti e di motivazione di superfluità - Illegittimità - Sussistenza.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
Deve ritenersi illegittimo il provvedimento con cui il giudice, rilevata l'assenza dei testi a difesa, ne revochi l'ammissione in assenza di contraddittorio con le parti e senza motivare sulla superfluità della prova ai sensi dell'art. 495, comma quarto, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)