Sez. 5, Sentenza n. 41340 del 23/11/2006 Ud. (dep. 18/12/2006) Rv. 235772 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Provvedimento con cui il giudice, rilevata l'assenza dei testi della difesa, ne revoca l'ammissione in assenza del contraddittorio con le parti e di una motivazione di superfluità - Illegittimità - Sussistenza.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, rilevata l'assenza dei testi della difesa, ne revochi l'ammissione, in assenza di un contraddittorio con le parti e senza giustificarne la superfluità ai sensi dell'art. 495, comma quarto, cod. proc. pen., considerato che l'omessa citazione del testimone non vincola la decisione sull'ammissibilità della prova, la quale segue alla valutazione di pertinenza e rilevanza della stessa; ne deriva che, a seguito del decreto di autorizzazione, adottato ex art. 468, comma secondo, cod. proc. pen., la parte ha una mera facoltà di provvedere alla citazione dei testi - e non un onere processuale dal cui inadempimento derivi la sanzione automatica della decadenza - e qualora non vi provveda, il giudice non può revocare la prova ammessa - a meno che non risulti superflua, ex art. 495, comma quarto, cod. proc. pen. - ma deve autorizzare nuovamente la citazione dei testi per un'udienza successiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)