diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 30569 del 07/03/2019 Cc. (dep. 11/07/2019) Rv. 276604 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Preclusione del giudicato esecutivo - Mutamento della giurisprudenza ad opera delle Sezioni Unite - Operatività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276604-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, adottata sulla base di un'interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali, integra un "nuovo elemento" di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta ex art. 35-ter, ord. pen., ritenendola una riproposizione di altra precedente istanza, rigettata per carenza del requisito di attualità che la giurisprudenza successiva aveva definitivamente escluso quale presupposto della domanda).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)