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Sez. L, Sentenza n. 15946 del 16/08/2004 (Rv. 575743 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni di un giorno per l'esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e dei pubblici esercizi - Condizioni - Onere della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575743-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi l'assunzione diretta di manodopera per prestazioni di durata non superiore ad un giorno è ammessa, ex art. 23 legge n. 56 del 1987, per l'esecuzione di speciali servizi che, pur prevedibili e programmabili in quanto resi abitualmente soprattutto in certi periodi dell'anno e con particolare frequenza specie in aziende di grandi dimensioni, siano tuttavia non quotidiani né di caratteristiche sempre uguali, sì da richiedere personale aggiuntivo rispetto a quello impiegato ogni giorno per i servizi ordinari. In tal caso l'onere di provare la concreta ricorrenza di tali esigenze incombe sul datore di lavoro, interessato alla conclusione del contratto speciale e in grado di procurarsi gli strumenti idonei a dimostrare la concreta causa negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva valorizzato testimonianze favorevoli al datore di lavoro, trascurando la prova documentale costituita dal registro delle presenze clienti, perché acquisita in copia parziale, senza motivare circa l'ostacolo a una produzione più completa da parte dell'impresa interessata).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)