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Sez. L, Sentenza n. 6245 del 21/03/2006 (Rv. 587700 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni di un giorno per l'esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e dei pubblici esercizi - Condizioni - Reiterazione delle assunzioni giornaliere senza obbligo di disponibilità da parte del lavoratore - Configurabilità di rapporto a tempo indeterminato - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587700-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi in cui, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per prestazioni di durata non superiore ad un giorno, deve ritenersi legittima la stipulazione di un contratto a termine soltanto quando lo speciale servizio previsto dalla norma collettiva attuativa del citato art. 23, la durata giornaliera del servizio stesso e l'adibizione del lavoratore alla sua esecuzione integrino la causa del contratto, specificandosi che, nel caso di necessità di assunzione di personale aggiuntivo rispetto a quello impiegato ogni giorno nei servizi ordinari (anche se le assunzioni giornaliere di uno stesso lavoratore siano reiterate nel tempo), deve escludersi la configurabilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato allorché nell'intervallo fra singole prestazioni il lavoratore non abbia l'obbligo di tenersi a disposizione del datore di lavoro e, chiamato per la singola prestazione giornaliera, abbia la facoltà di rifiutare.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)