Sez. L, Sentenza n. 7507 del 08/07/1995 (Rv. 493199 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA | Apposizione del termine - Forma scritta "ad substantiam" - Situazioni di fatto giustificanti detta apposizione - Esclusione - Prova delle medesime - Onere del datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA
A norma dell'art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, la forma scritta "ad substantiam" è richiesta solo per l'apposizione del termine di durata del rapporto di lavoro, e non anche per le particolari situazioni di fatto che, a norma degli artt. 1 e 2 della stessa legge, giustificano il ricorso a contratto a termine e la relativa proroga. La prova di queste situazioni, infatti, non è soggetta a prescrizioni formali e deve essere fornita dal datore di lavoro secondo i principi generali sulla ripartizione dell'onere probatorio.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)