Sez. 3, Sentenza n. 17218 del 03/03/2009 Ud. (dep. 23/04/2009) Rv. 243756 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Norme per la prevenzione degli incendi - Disposizioni "ex lege" n. 626 del 1994 - Pregresse disposizioni "ex lege" n. 547 del 1955 - Specialità di queste ultime.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di tutela dei lavoratori, le disposizioni, già contenute nell'art. 34 del d.P.R. n. 547 del 1955, e successivamente previste, in rapporto di continuità normativa, dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 81 del 2008, riguardanti le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, sono in rapporto di specialità con quelle di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, rinvenendosi nelle prime elementi specializzanti, costituiti dalla indicazione dei mezzi di prevenzione ed estinzione degli incendi, oltre alla menzione espressa dell'obbligo di assicurare, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi interessati.
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 34, Legge 19/09/1994 num. 626 art. 4, Legge 09/04/2008 num. 81 art. 63, Legge 09/04/2008 num. 81 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)