Sez. 1, Sentenza n. 2128 del 12/10/1998 Ud. (dep. 19/02/1999) Rv. 212530 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione mafiosa - Aggravante di cui all'art 7 legge 12 luglio 1991 n.203 - Applicazione agli associati - Possibilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di reati di criminalità organizzata, la circostanza aggravante prevista dall'art 7 decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, è compatibile con la qualifica di associato ad organizzazione mafiosa, dal momento che quest'ultimo non deve, sempre e necessariamente, avvalersi della forza intimidatrice del vincolo mafioso, ovvero agire per fini propri dell'organizzazione. Infatti, "ratio" della norma non è solo quella di aggravare la pena per chi utilizza metodi mafiosi o agisce al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche di reprimere il comportamento di coloro che -anche se non organicamente inquadrati in tali associazioni- agiscano con metodi mafiosi, o comunque, diano un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)