Sez. 2, Sentenza n. 44402 del 27/09/2004 Cc. (dep. 12/11/2004) Rv. 231010 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante di cui all'art. 7 Legge n. 203 del 1991 - Area di operatività - Soggetti che pur non organicamente inquadrati in associazioni mafiose agiscano con metodi mafiosi o diano un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa - Applicabilità.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
In tema di reati di criminalità organizzata, la ratio della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, non è solo quella di aggravare la pena per chi utilizza metodi mafiosi o agisce al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche nei confronti di chi - pur non organicamente inquadrato in tali associazioni - agisca con metodi mafiosi o, comunque, dia un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 lett. B, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)