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Sez. U, Ordinanza n. 30053 del 23/12/2008 (Rv. 605953 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Giurisdizione in materia tributaria - Rimborso d'imposte indebitamente pagate - Domanda di condanna dell'erario al pagamento degli interessi anatocistici sulle somme restituite in ritardo al contribuente - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605953-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La domanda formulata dal contribuente nei confronti della P.A., che abbia già restituito l'imposta indebitamente percetta ed i relativi interessi semplici, per ottenere il pagamento degli interessi anatocistici sulle somme tardivamente restituite, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario in virtù delle previsioni di cui agli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, a meno che l'amministrazione non abbia espressamente riconosciuto la sussistenza del proprio debito per interessi anatocistici, e la misura di esso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)