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Sez. L, Sentenza n. 2544 del 17/04/1985 (Rv. 440359 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - INVALIDITÀ PENSIONABILE DEL COLTIVATORE DIRETTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440359-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - INVALIDITÀ PENSIONABILE DEL COLTIVATORE DIRETTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Nella controversia concernente il riconoscimento del diritto alla relativa pensione, l'Invalidità pensionabile del coltivatore diretto - che, ai sensi dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, è equiparato agli operai delle categorie agricole - deve essere esclusa ove risulti che il coltivatore diretto, possa, in concreto, svolgere i lavori meno pesanti, che non richiedano eccessivi sforzi e che consentano soste e pause di riposo, liberamente scelte da lui stesso. (V 1959/83, mass n 426810; (V 56/83, mass n 424848).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)