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Sez. 5, Sentenza n. 45291 del 23/06/2005 Ud. (dep. 14/12/2005) Rv. 232719 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE | Utilizzazione della falsa denuncia ai fini della valutazione degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. - Legittimità - Divieti di cui all'art. 63 cod. proc. pen. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232719-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE

In tema di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), la denuncia all'Autorità nella quale si affermi falsamente un delitto mai avvenuto costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento; ne consegue che le affermazioni ivi contenute debbono essere valutate nel loro complesso e sono interamente utilizzabili ai fini della prova degli elementi costitutivi del delitto in questione; mentre del tutto inconferente, al riguardo, è il richiamo al disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. che sanziona con l'inutilizzabilità le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona indagata o imputata senza le garanzie previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)