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Sez. 6, Sentenza n. 15483 del 12/02/2004 Ud. (dep. 01/04/2004) Rv. 229342 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE | Rese dall'imputato senza l'assistenza del difensore - Utilizzabilità in altri procedimenti- Possibilità - Sussistenza - Fattispecie in tema di calunnia.
Stato
decisa il 2004-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229342-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE

L'inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria è correlata alla imputazione per cui il procedimento è sorto. Ne consegue che sono utilizzabili nel procedimento per calunnia - non potendo venire in rilievo il divieto di documentazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 350 cod. proc. pen. o il divieto di testimonianza di cui all'art. 62 cod. proc. pen. - le dichiarazioni spontanee (nella specie una denuncia orale di un evento a carattere delittuoso) rese dall'indagato alla polizia giudiziaria su fatti non inerenti all'oggetto dell'indagine già avviata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)