Sez. 6, Sentenza n. 649 del 27/11/1995 Ud. (dep. 19/01/1996) Rv. 203645 - 01
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni | Dichiarazioni spontanee - Rese dall'imputato senza l'assistenza del difensore - Inutilizzabilità nel dibattimento relativo al fatto per cui si indagava - Utilizzabilità in altri dibattimenti - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni
L'inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese dall'arrestato alla polizia giudiziaria stabilita dall'art. 350.7 (con la salvezza relativa alla possibilità di contestazioni) è determinata da specifiche finalità di tutela del diritto di difesa, ma non può estendersi a ciò che travalica tale diritto, pur inteso nella sua più ampia latitudine, e particolarmente al contenuto calunnioso di esse nei confronti di altri soggetti. Di tali dichiarazioni è inibita la utilizzazione nel dibattimento relativo alla imputazione per cui il procedimento era già sorto, non già nel dibattimento in cui esse vanno considerate come un fatto penalmente rilevante. (Nella specie è stato rigettato il motivo di ricorso che deduceva violazione dell'art. 350 comma settimo cod. proc. pen. per essere stata fatta utilizzazione, nel procedimento per calunnia, delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, quando era stato arrestato in flagranza del reato di furto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 503 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)