Sez. 3 - , Sentenza n. 29856 del 24/04/2018 Ud. (dep. 03/07/2018) Rv. 275389 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento - Utilizzabilità - Presupposti.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
In tema di intercettazioni, i risultati delle captazioni disposte nell'ambito di un procedimento non possono essere utilizzate in procedimenti diversi, tali dovendo intendersi quelli instaurati in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto dell'indagine nel corso della quale il mezzo di ricerca della prova sia stato "ab origine" autorizzato, anche se tale fatto è emerso dallo svolgimento delle stesse intercettazioni, salvo che tra i fatti-reato, nonostante la differenza storica, sussista una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. o, comunque, un collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, che vale a ricondurre ad unitarietà i procedimenti. (In motivazione, la Corte ha precisato che, al fine di non eludere il divieto di utilizzazione di cui all'art. 270 cod. proc. pen., il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., che permette di ravvisare l'identità dei procedimenti nell'ipotesi in cui rilevi la "stessa fonte" di prova, può essere riconosciuto solo con riguardo alle intercettazioni legittimamente autorizzate nel medesimo procedimento da intendersi in senso formale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)