Sez. 3, Sentenza n. 2608 del 05/11/2015 Cc. (dep. 21/01/2016) Rv. 266423 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Diverso procedimento - Nozione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., occorre far riferimento ad una nozione sostanziale di "diverso procedimento", secondo cui la "diversità" va collegata al dato dell'insussistenza, tra i due fatti - reato, storicamente differenti, di un nesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., o di tipo investigativo, e, quindi, all'esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto l'inutilizzabilità di conversazioni telefoniche intercettate in forza di autorizzazione concessa per il reato di tentata estorsione con riferimento ad ipotesi delittuosa del tutto autonoma, concernente il delitto di frode sportiva, sebbene la "notitia criminis" per questa fattispecie provenisse proprio dalle intercettazioni in questione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)