Sez. 6, Sentenza n. 46244 del 15/11/2012 Ud. (dep. 27/11/2012) Rv. 254285 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Diverso procedimento - Nozione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
In tema di intercettazioni di conversazioni, la nozione di identico procedimento, che esclude l'operatività del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., prescinde da elementi formali come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato ed impone una valutazione sostanziale, con la conseguenza che il procedimento è considerato identico quando tra il contenuto dell'originaria notizia di reato, alla base dell'autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico. (In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata la quale, senza motivare in proposito, aveva utilizzato intercettazioni che, disposte con riguardo ad una denuncia per concussione relativa a determinati soggetti, avevano rivelato la possibile sussistenza di altri reati, solo in relazione ai quali era stato fissato il giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)