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Sez. 2, Sentenza n. 43434 del 05/07/2013 Ud. (dep. 24/10/2013) Rv. 257834 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Diverso procedimento - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257834-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI

In tema di intercettazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, nè tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicchè la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato. (Fattispecie nella quale, in ambito di indagini riguardanti l'operatività di una associazione di tipo mafioso, venivano intercettate conversazioni rilevanti anche ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione a carico di un pubblico ufficiale per atti contrari ai doveri di ufficio commessi a favore di affiliati all'organizzazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)