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Sez. 1, Sentenza n. 1594 del 07/05/1976 (Rv. 380349 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - RIFUSIONE DELLA PARTE VITTORIOSA - ESPRESSA DOMANDA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380349-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - RIFUSIONE DELLA PARTE VITTORIOSA - ESPRESSA DOMANDA - NECESSITA.*

Senza specifica domanda di rimborso da parte dell'interessato, nelle spese giudiziali, di cui il giudice dispone il rimborso a favore della parte vittoriosa, non possono essere comprese le tasse e soprattasse relative ad Atti soggetti a registrazione a termine fisso, poiche l'Obbligo della registrazione di tali Atti incombe sulle parti indipendentemente dalla produzione o comunque dall'uso che se ne faccia in giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)