Sez. 1, Sentenza n. 1594 del 07/05/1976 (Rv. 380349 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - RIFUSIONE DELLA PARTE VITTORIOSA - ESPRESSA DOMANDA - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - RIFUSIONE DELLA PARTE VITTORIOSA - ESPRESSA DOMANDA - NECESSITA.*
Senza specifica domanda di rimborso da parte dell'interessato, nelle spese giudiziali, di cui il giudice dispone il rimborso a favore della parte vittoriosa, non possono essere comprese le tasse e soprattasse relative ad Atti soggetti a registrazione a termine fisso, poiche l'Obbligo della registrazione di tali Atti incombe sulle parti indipendentemente dalla produzione o comunque dall'uso che se ne faccia in giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)