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Sez. 2, Sentenza n. 3020 del 12/10/1972 (Rv. 360777 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - OBBLIGO DELLA FORMAZIONE DI DISTACCHI - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO E RIDUZIONE IN PRISTINO - ART 2 DEL PIANO REGOLATORE DI ROMA DI CUI AL RDL N 981 DEL 1931 MODIFICATO DALLA LEGGE N 444 DEL 1955 - OBBLIGO DI FORMAZIONE DI DISTACCHI NELLE ZONE DESTINATE A PALAZZINE - SUSSISTENZA - NATURA DELLA NORMA - VIOLAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1972-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360777-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - OBBLIGO DELLA FORMAZIONE DI DISTACCHI - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO E RIDUZIONE IN PRISTINO - ART 2 DEL PIANO REGOLATORE DI ROMA DI CUI AL RDL N 981 DEL 1931 MODIFICATO DALLA LEGGE N 444 DEL 1955 - OBBLIGO DI FORMAZIONE DI DISTACCHI NELLE ZONE DESTINATE A PALAZZINE - SUSSISTENZA - NATURA DELLA NORMA - VIOLAZIONE - EFFETTI.*

Le distanze fra le costruzioni possono essere stabilite dai regolamenti locali anche attraverso la formazione di distacchi, ossia mediante Obbligo di costruire solo ad una certa distanza dalla linea di confine tra i fondi limitrofi, con conseguente esclusione del diritto di prevenzione. Le Disposizioni predette debbono essere inquadrate tra le norme integrative delle Disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato (distanze) e comportano, quindi, qualora siano violate, la possibilita di agire per ottenere la riduzione in pristino, oltre il risarcimento del danno. L'art 2 delle norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della citta di Roma, approvate con RDL 6 luglio 1931, n 981 (convertito nella legge 24 marzo 1932, n 355), nella nuova formulazione, di cui alla legge 10 maggio 1955, n 444, stabilendo che, nelle zone destinate a palazzine, il distacco del fabbricato da ogni confine interno deve essere di almeno metri sei virgola cinquanta (o di metri cinque virgola settanta per le costruzioni ricadenti in lottizzazioni gia approvate dal comune), ha voluto evitare che chi costruisce per primo possa giovarsi del diritto di prevenzione avanzando con la sua fabbrica sino al confine ed obbligando chi costruisce successivamente sul fondo limitrofo a sopportare per intero il peso del doppio distacco dal confine. La violazione di tale norma produce gli stessi effetti che derivano dall'inosservanza delle norme del codice civile circa le distanze fra fabbricati, delle quali sono integrative.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 06/07/1931 num. 981 art. 2, Legge 10/05/1955 num. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)