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Sez. 5, Sentenza n. 19598 del 07/10/2005 (Rv. 584497 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di fine rapporto corrisposta in buoni postali fruttiferi e relativi interessi - Interessi maturati su buoni postali emessi dopo il 20 settembre 1986 - Riscossione da parte del datore di lavoro - Ritenuta a titolo di imposta operata nei suoi confronti - Successive tassazioni dell'indennità di fine rapporto comprensiva di detti interessi - Illegittima duplicazione di imposta sugli interessi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584497-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi e e di indennità di fine rapporto corrisposta in buoni postali fruttiferi e relativi interessi, con riferimento agli interessi maturati su buoni postali emessi dopo il 20 settembre 1986 - soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, introdotta dal d.l. 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - è da escludere che, qualora detta ritenuta sia stata applicata sugli interessi eventualmente riscossi dal datore di lavoro (nella specie, C.N.R), nel periodo di tempo in cui i titoli sono rimasti nella sua disponibilità e prima della loro consegna al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, si configuri un'ipotesi di illegittima duplicità di imposizione sugli interessi medesimi (ritenuta alla fonte a titolo di imposta e tassazione separata sull'indennità di fine rapporto, comprensiva di detti interessi, corrisposta al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1986 num. 556, Legge 17/11/1986 num. 759, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)