Sez. 5, Sentenza n. 584 del 16/01/2004 (Rv. 569461 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto - Corrisposto dal datore di lavoro (CNR) attraverso Buoni postali fruttiferi - Assoggettati a ritenuta alla fonte - Calcolo dell'aliquota impositiva - Criterio - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE
Gli interessi conteggiati sugli importi dei buoni fruttiferi postali di nuova emissione, emessi a partire dal 20 settembre 1986, in seguito alle modifiche introdotte con il D.L. n. 556 del 1986, convertito nella legge n. 759 del 1986, e consegnati dal datore di lavoro (nella specie: il CNR) al dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto, ma esigibili solo con il rimborso del capitale, sono colpiti dalla ritenuta alla fonte, e perciò, al fine di evitare una illegittima doppia imposizione, sono soggetti a tassazione limitata alla differenza tra l'aliquota applicata su tutta l'indennità corrisposta dal datore e quella relativa alla ritenuta d'acconto operata al momento della riscossione degli interessi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1986 num. 556, Legge 17/11/1986 num. 759
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)