Sez. 2, Sentenza n. 2070 del 22/03/1985 (Rv. 439979 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - COSE ELENCATE NELL'ART. 1117 COD. CIV. - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PIANEROTTOLO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - COSE ELENCATE NELL'ART. 1117 COD. CIV. - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PIANEROTTOLO.*
Allorquando una delle cose elencate dalla norma dell'art. 1117 cod. civ. serva per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali al godimento di una parte dell'edificio in condominio la quale formi oggetto di un autonomo diritto di proprietà, viene meno la presunzione legale di comunione della cosa, derivante dalla sua destinazione all'uso comune, in quanto in tale ipotesi la presunzione è vinta dalla particolare destinazione della cosa, così come è superata dalla presenza di un titolo contrario. (nella specie, la S.C. in base all'enunciato principio ha annullato la decisione del merito che aveva attribuito la proprietà esclusiva del pianerottolo dell'ultimo piano dello edificio condominiale al proprietario dell'unico appartamento, avente accesso da esso, senza la necessaria indagine sulle caratteristiche strutturali e funzionali del pianerottolo e della correlativa unica scala che serviva anche gli altri piani e i relativi appartamenti). (Conf 6362/80; (Conf 758/75, mass n 374113; (Conf 3435/73, mass n 367419; (Conf 2507/73, mass n 365948; (Conf 77/72, mass n 355774).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)