Sez. L, Sentenza n. 2600 del 26/03/1988 (Rv. 458336 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA DOMANDA DIRETTA AD UNA MAGGIORE LIQUIDAZIONE DI DETTA INDENNITÀ - SUCCESSIVA DOMANDA DIRETTA ALLA INCLUSIONE DI ALTRO COMPENSO NEL CALCOLO DELLA MEDESIMA INDENNITÀ - PRECLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA DOMANDA DIRETTA AD UNA MAGGIORE LIQUIDAZIONE DI DETTA INDENNITÀ - SUCCESSIVA DOMANDA DIRETTA ALLA INCLUSIONE DI ALTRO COMPENSO NEL CALCOLO DELLA MEDESIMA INDENNITÀ - PRECLUSIONE.*
L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di Azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono, tuttavia, precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito). Tale principio comporta che la formazione del giudicato sulla domanda del lavoratore diretta a conseguire una maggiore liquidazione dell'indennità di anzianità in relazione al cosiddetto rimborso dei contributi, previsto dalla contrattazione collettiva, preclude la proponibilità di una successiva domanda di maggiore liquidazione della stessa indennità, ancorché fondata su ragioni diverse da quelle fatte valere in precedenza, quale l'inclusione del compenso per lavoro straordinario, trattandosi di elementi costitutivi del complessivo trattamento di fine rapporto. (V 1497/87, mass n 450044; (V 2205/87, mass n 451437; (V 2240/87, mass n 451465; (V 2739/87, mass n 451348; (V 5612/87, mass n 454089; (V 7060/87, mass n 455228; (V 7271/87, mass n 455367; (V 2980/86, mass n 445985; (V 4852/86, mass n 447549; (V 750/86, mass n 444294; (V 5380/85, mass n 442616; (V 3229/83, mass n 428128; (V 3186/79, mass n 399558; (Conf 4137/86, mass n 446925).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)