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Sez. L, Sentenza n. 5922 del 17/03/2006 (Rv. 587697 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Limite dell'orario normale fissato dalla contrattazione collettiva in misura inferiore a quello legale - Superamento del solo limite convenzionale - Corresponsione di un corrispettivo inferiore a quello prescritto dall'art. 2108 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587697-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

È del tutto legittima perché non si pone in contrasto né con l'art. 36 Cost. né con l'art. 2108 cod. civ. la condotta del datore di lavoro che - in presenza della contrattazione che predetermini, nell'esercizio dell'autonomia delle organizzazioni sindacali, un orario normale inferiore rispetto a quello massimo fissato per legge (ora individuato dall'art. 2 del d.lgs. n. 66 del 2003) - corrisponda ai propri dipendenti, che abbiano superato il limite convenzionale senza superare quello (massimo) legale, un corrispettivo per il suddetto lavoro inferiore a quello prescritto dall'art. 2108 cod. civ. per l'orario straordinario (disciplinato attualmente dagli artt. 1, comma secondo, lett. c), e 5 del citato d.lgs. n. 66 del 2003), poiché il suddetto art. 36 Cost. deve essere letto non in relazione ai singoli elementi retributivi ma al complessivo trattamento economico riconosciuto al lavoratore subordinato ed, inoltre, perché l'inderogabilità del disposto del menzionato art. 2108 cod. civ. opera soltanto in presenza di violazioni dei tetti massimi di "orario normale", previsti da norme legislative.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 5, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)