Sez. 2, Sentenza n. 6575 del 15/12/1984 (Rv. 438121 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - DEROGA DELLE DISTANZE LEGALI - CONSENSO DEL VICINO CONFINANTE - AMMISSIBILITÀ - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - DEROGA DELLE DISTANZE LEGALI - CONSENSO DEL VICINO CONFINANTE - AMMISSIBILITÀ - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
La convenzione con cui il proprietario del fondo autorizza il vicino confinante ad eseguire le opere previste dall'art.889 cod. civ. a distanza inferiore a quella prescritta da tale norma, deve ritenersi consentita essendo tale normativa dettata a tutela di interessi privati e non anche a salvaguardare l'interesse pubblico; tuttavia detta convenzione deve essere redatta in Forma scritta ad substantiam (art. 1350 n. 4 cod. civ.), dando luogo alla Costituzione di una vera e propria servitù prediale a carico del fondo che viene a subire la menomazione di carattere reale e a vantaggio dello altro fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio, senza che sia a tal fine sufficiente una convenzione solo verbale e quindi ammissibile una prova per testimoni diretta a dimostrare una tale convenzione, essendosi al di fuori del caso in cui il contraente abbia senza colpa perduto il documento ad substantiam che gli forniva la prova stessa (art. 2724 cod. civ.). (V 5584/80, mass n 409446; (V 1318/74, mass n 369384; (V 441/61; (Conf 1559/81, mass n 412220).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)