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Sez. 2, Sentenza n. 1318 del 09/05/1974 (Rv. 369384 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - DEROGA ALLE DISTANZE LEGALI - COSTITUZIONE DI SERVITU - ATTO SCRITTO AD SUBSTANTIAM - PROVA TESTIMONIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369384-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - DEROGA ALLE DISTANZE LEGALI - COSTITUZIONE DI SERVITU - ATTO SCRITTO AD SUBSTANTIAM - PROVA TESTIMONIALE - ESCLUSIONE.*

La convenzione tra vicini confinanti con cui si deroghi al rispetto delle distanze legali, (quando non si tratti di norme inderogabili, di ordine pubblico) risolvendosi in una menomazione per l'immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, costituisce una vera e propria servitu convenzionale, che deve risultare ad substantiam da atto scritto e non puo essere provata con testimoni. (V 2636'70, mass n 349045).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1350 com. 4, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)