Sez. 1, Sentenza n. 23291 del 04/04/2001 Cc. (dep. 07/06/2001) Rv. 219363 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Istanza di benefici penitenziari presentata da condannato detenuto per altra causa - Automatica inammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La detenzione per altra causa, sia per espiazione di pena, sia per sottoposizione a custodia cautelare, del condannato che abbia presentato istanza di benefici penitenziari non impedisce, di per sè, la trattazione, nel merito, dell'istanza medesima, dovendosi valutare, nel primo caso, se il beneficio possa essere concesso per le pene definitive in esecuzione, tenuto conto del loro cumulo e, nel secondo caso, se i limiti alla libertà derivanti dalla misura cautelare siano con l'attuazione del beneficio stesso compatibili. Ne consegue che in nessun caso l'istanza per il conseguimento di benefici penitenziari presentata da condannato detenuto per altra causa può essere dichiarata inammissibile. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di inammissibilità emesso "de plano" dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)