Sez. 2, Sentenza n. 968 del 16/03/1976 (Rv. 379619 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - COMPITO DEL GIUDICE - DENOMINAZIONE DELLA PARTE - IRRILEVANZA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - COMPITO DEL GIUDICE - DENOMINAZIONE DELLA PARTE - IRRILEVANZA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E compito esclusivo del giudice provvedere alla qualificazione giuridica della domanda sulla base dei fatti prospettati dalle parti, anche prescindendo dalla denominazione - eventualmente erronea - che sia stata usata dalle stesse, con il solo limite della corrispondenza tra la domanda e la pronuncia, in relazione alla situazione fatta valere ed alle conseguenze giuridiche di cui si pretende l'attuazione. Al riguardo, l'interpretazione del giudice del merito e sindacabile in Sede di legittimita sotto i profili dell'esattezza giuridica e della coerenza logica. (V 277/74, mass n 367909).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)