Sez. L, Sentenza n. 1148 del 11/02/1985 (Rv. 439276 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - CALCOLO - ESCLUSIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - CALCOLO - ESCLUSIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO.*
In riferimento alle ferie, né l'art. 36 cost., né l'art. 2109 cod. civ. impongono (a differenza di quanto previsto dall'art. 2121 cod. civ. in tema d'indennità di anzianità) che la relativa retribuzione comprenda ogni compenso di carattere continuativo, limitandosi entrambe le norme a statuire che le ferie debbono essere retribuite; pertanto, la Determinazione di tale retribuzione è rimessa, secondo la generale previsione dell'art. 2099 cod. civ., all'autonomia collettiva, la quale, senza violare il principio di sufficienza e proporzionalità sancito dalla norma costituzionale citata, ben può prevedere che la retribuzione per il periodo feriale sia corrispondente a quella per il lavoro svolto nell'orario normale, con esclusione del compenso per lo straordinario fisso e continuativo. (V 1081/84, mass n 433237; (V 1080/84, mass n 433236).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)