Sez. L, Sentenza n. 6161 del 14/07/1987 (Rv. 454471 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - CLAUSOLA D'USO - DEROGA ALLE CLAUSOLE DIFFORMI E MENO FAVOREVOLI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - IDONEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - CLAUSOLA D'USO - DEROGA ALLE CLAUSOLE DIFFORMI E MENO FAVOREVOLI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - IDONEITÀ.*
Un trattamento più favorevole ai lavoratori, il quale, ove dovuto a prassi aziendale, viene ad integrare quale clausola d'uso, ai sensi dell'art. 1340 cod. civ., il contratto individuale, è idoneo a derogare, ai sensi dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ., alle clausole difformi (e meno favorevoli) della contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale (tra cui non sussiste gerarchia). (V 4517/86, mass n 447266; (V 1279/83, mass n 426063).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)