Sez. L, Sentenza n. 1147 del 04/02/1988 (Rv. 457387 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONI - CONTRASTO FRA CONTRATTI COLLETTIVI DI DIVERSO AMBITO TERRITORIALE - SUPERAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONI - CONTRASTO FRA CONTRATTI COLLETTIVI DI DIVERSO AMBITO TERRITORIALE - SUPERAMENTO - CRITERI.*
Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di Competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'Esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei Atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività, fermo, peraltro, l'Obbligo, per l'interprete delle concorrenti pattuizioni collettive, dell'esame dell'intero sistema contrattuale e dei suoi principi ispiratori. (V 7732/87, mass n 455578; (V 6161/87, mass n 454471; (V 5175/87, mass n 453779; (V 4758/87, mass n 453409; (V 4517/86, mass n 447266).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)